SGOMBERI E COSTITUZIONE: IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE. INTERVENTO DEL COSTITUZIONALISTA PAOLO MADDALENA

GLI SGOMBERI A ROMA. La Carta vigente non consente di gettare le famiglie per strada per tutelare un presunto diritto di lucro di una multinazionale.

Roma -

 

Articolo uscito su Il Fatto Quotidiano di oggi.

 

Quanto accaduto per lo sgombero del palazzo in proprietà di una multinazionale in via Curtatone (Roma), occupato da numerose famiglie di migranti, impone alcune importanti considerazioni ai fini dell’adozione di provvedimenti che non siano in contrasto con la vigente Costituzione democratica e repubblicana.

Innanzitutto è da ricordare che quest’ultima, a differenza dello Statuto albertino, che tutelava i poteri del proprietario privato, tutela innanzitutto e soprattutto la “dignità della persona umana”, e, quindi, “i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia come membro delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost. che, si badi bene, parla di “uomo” e quindi non solo di “cittadino”). Ciò posto, va considerato in punto di fatto che la multinazionale in questione, dei poteri riconosciuti dal codice civile al proprietario privato, il potere di “godere” e il potere di “disporre”, ha interesse a far valere quest’ultimo, considerato che essa, per un verso è una persona giuridica (una società commerciale) e non una persona umana capace di “godere”, e per altro verso l’attività che essa svolge è per l’appunto un’attività di compravendita o di locazione, un’attività cioè di “disposizione” della cosa.

Dunque, se si tratta di “disporre” di un bene, ci troviamo nel campo della “iniziativa economica privata”, di cui parla l’art. 41 della Costituzione, secondo il quale: “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

A questo punto è da porre in rilievo che il citato art. 2 Cost. oltre a “riconoscere e garantire” i “diritti inviolabili dell’uomo” (tra i quali c’è il diritto all’abitazione: vedi art. 47 Cost., letto secondo l’interpretazione da tempo data dalla giurisprudenza costituzionale), impone anche “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, per cui, nel caso in esame, l’Autorità competente si trova a dover stabilire se far prevalere l’interesse economico della multinazionale che vuole sempre maggiori guadagni, oppure la “dignità di persone” economicamente debolissime, senza la minima possibilità di procurarsi un alloggio e in uno stato di necessità, assolutamente inconfutabile. La risposta, ovviamente, è insita nella stessa proposizione del problema.

Ne consegue che, a termine della vigente Costituzione repubblicana, non è giuridicamente possibile gettare intere famiglie sulla strada, per tutelare un presunto diritto di una multinazionale a compiere attività puramente lucrative.

Bene farà il Ministro Minniti, se nelle linee guida da inviare ai Prefetti, vorrà disporre che lo sgombero di case occupate può avvenire solo a seguito della ritrovata possibilità di offrire allo sgomberato altra idonea sistemazione.

Insomma, occorre essere chiari nell’affermare che le Autorità (la parola viene dal latino “augere”, che significa “far crescere”, a differenza della parola “potestas”, che significa “potere” e, dunque, sacrificare) devono “attuare la vigente Costituzione”, riaffermata e convalidata dal voto referendario del 4 dicembre ultimo scorso, e non lo Statuto albertino, in base al quale fu scritto il nostro codice civile.

 

Paolo Maddalena

 

* Giurista e magistrato

ex Presidente della Corte costituzionale